In merita alla sospensione della partita con il Lodine il giudice sportivo ha pubblicato il seguente verdetto
- al 38º minuto del primo tempo, poco dopo la convalida della rete del momentaneo 2-0 per il Lodine, il direttore di gara veniva contestato da diversi calciatori dell'Orani, uno dei quali, Morittu Antonello (n.5) lo raggiungeva e lo colpiva con un forte calcio alla gamba sinistra, provocandogli un intenso dolore e limitandolo significativamente nella capacità di spostamento, in quanto temporaneamente claudicante;
- l'arbitro, pur dolorante per via del colpo subito, riusciva a notificare l'espulsione a carico del n.5 Morittu Antonello Orani e a riprendere momentaneamente il gioco, riuscendo a portare a termine con difficoltà il primo tempo. Il forte dolore, che col passare dei minuti aumentava, unitamente alla compromissione del suo stato psicofisico costringevano il direttore di gara a sospendere definitivamente l'incontro al termine del primo tempo, sul risultato parziale di 2-0 per il Lodine, decisione che veniva notificata ai due capitani;
l'arbitro si recava quindi al pronto soccorso dell'Ospedale di Lanusei, dove gli veniva diagnosticata una contusione alla gamba sinistra "arrossata e dolorabile al III prossimale" e dal quale veniva dimesso con la prognosi di 7 giorni di cura, come da certificato medico allegato al referto;
Considerato:
- che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato nei confronti di un
ufficiale di gara, secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste "in un ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività";
- che la condotta violenta del Morittu rientra nell'alveo di cui all'art. 35, comma 4 del C.G.S. che prevede la sanzione minima di quattro anni di squalifica;
- che la causa della definitiva sospensione della gara è da ascriversi ad un tesserato della Società Orani, la quale è pertanto da ritenersi oggettivamente responsabile;
P.Q.M.
DELIBERA
- di infliggere al calciatore Morittu Antonello (Orani) la sanzione della squalifica a tutto il 31/01/2028 con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.35 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali eisodi; di irrogare a carico della Società Orani la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore del Lodine Calcio.